venerdì 7 agosto 2015

Il modulo per il ricorso in autotutela contro gli Autovelox

ricorso autovelox



L'articolo 45 del nuovo codice della strada, giustamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, offriva la possibilità agli Enti locali di spillare milioni di euro dalle tasche degli automobilisti, con la tecnica degli agguati senza offrire scampo come accadeva nel far west con i pistoleri che davano l'assalto alla diligenza, con l'esclusiva finalità di fare cassa, rimpinguare i bilanci dei comuni ai quali sono stati tagliate risosse e traferimenti.

Ecco il modulo elaborato da Adusbef
Raccomandata a.r. (oppure Pec)
Spett.le Prefetto di________________

Via __________________________

(_____) ______________________

Lettera Semplice (o mail)
Egr. Sig. Sindaco di_______________

c/° Municipio di__________________

(_____) _______________________

p.c. lettera semplice o mail: info@adusbef.it.
Spett.le ADUSBEF
Via Carlo Farini, 62
(00185) Roma

OGGETTO: Ricorso avverso il verbale di accertamento n. _______ Rif. ______ n. _______,

elevato dal Comando Polizia Municipale di _________ notificato in data _____________

Con il presente ricorso, il sottoscritto ________________________________, nato a____________

________________________il ____/____/______, residente a _________________________

in via ___________________________________ al civico ____, associato ADUSBEF, in qualità di

proprietario del veicolo marca___________________ modello ____________________________

targato ______________ avverso il Preavviso/ Verbale di contravvenzione N.____________________

n°___________________,elevato in data_­___/____/______ in ________________________

a carico del veicolo targato___________________da parte di personale del Comando Polizia Municipale

di ______________ nel chiedere l’annullamento della multa, dichiara quanto segue:

La Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 29 aprile 2015, depositata in data 18 giugno 2015, Pres. CRISCUOLO Red. CAROSI ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Dalle motivazioni in sentenza si evince infatti che “l’art. 45 del d.lgs. n. 285 del 1992 collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza”. Con riferimento al canone di razionalità pratica la Suprema Corte afferma che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.” Infatti, “i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.” Da ciò ne discende che “un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.” Considerando inoltre che ai sensi dell’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, […] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento» e che nell’ambito dei ricorsi avverso le infrazioni ai limiti di velocità, a parziale inversione del principio generale dell’onere della prova, è il ricorrente (cittadino) a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell’accertamento – il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Al fine dunque di eseguire un bilanciamento fra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive degli automobilisti, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, è prevista una sorta di presunzione fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox.Tale ragionevole affidamento, derivante dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, deve essere garantita da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche. Da ciò è dunque evidente che la mancanza di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura determinano l’assoluta incertezza nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
Ne discende dunque che l’attuale formulazione dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 si colloca dunque al di fuori del perimetro della ragionevolezza previsto dall’Art. 3 Cost., finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento, venendo meno il principio di bilanciamento di interessi tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche, minando così la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Tale problematica era stata già affrontata da ADUSBEF che, con ricorso presentato dal Vicepresidente Nazionale Avv. Antonio Tanza innanzi al Giudice di Pace di Lecce Cosimo Rochira, aveva affermato l’imprescindibilità della c.d. taratura con riferimento agli apparecchi in esame, al fine di legittimare le sanzioni amministrative in questione.
Dal 15.04.2005 il Giudice di Pace di Lecce, accogliendo il ricorso dell’avv. Antonio Tanza, vice presidente Adusbef, aveva sanzionato gli autovelox senza taratura, annullando le multe,con la seguente motivazione:
“(…..) Anche per quanto concerne la contestazione sulla mancanza della taratura dell’apparecchiatura Photored F17/A, l’opposizione è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.L'operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 come "Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando". Essa è necessaria in quanto costituisce l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed in conseguenza anche l'unico metodo per verificare l'eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l'uso. Secondo quanto indicato dalla norma UNI 30012, alla nota 23 della voce "taratura", "Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria”.In tema di taratura, la legge 273/91, recante "Istituzione del Sistema nazionale di taratura", individua specifici istituti metrologici nazionali (IMP): Istituto di Metrologia G. Colonnelli del CNR, Istituto elettrotecnico nazionale G. Ferraris ed ENEA, ciascuno dei quali, nel proprio campo di competenze, così come definite dalla legge, realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel DM 30 novembre 1993, n. 591, e dissemina le unità del Sistema internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite Centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa, denominati dagli IMP "Centri di taratura del Servizio di taratura in Italia (SIT)". Il procedimento di taratura, per essere opponibile ai terzi, che contestano la validità della taratura stessa, deve essere effettuato secondo i dettami normativi: deve essere certificata da appositi centri SIT, coma previsto dalla L. 273/1991, i soli autorizzati al rilascio di un apposito Certificato di taratura che deve contenere, secondo le norme UNI 30012: i dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato; i dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione); l'identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione; i dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità); i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali; il risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte); l’intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorre fino alla prossima taratura, ad esempio 1 anno); l’errore massimo ammesso per ogni misura; le incertezze coinvolte nella taratura dell'apparecchiatura; l'identificazione della persona che esegue la conferma metrologica e della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate. Da una apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato.
Per i motivi sopra indicati ritengo pertanto l’accertamento contenuto nel Preavviso/Verbale in oggetto non
fondato e richiedo pertanto:
che l’Ill.mo Sig. Prefetto di ………………………………………….. voglia dichiarare inesistente o, in subordine, nullo il verbale di accertamento indicato all’intestazione del presente atto.
ALLEGATI:

1. Copia fotostatica della carta di circolazione relativa al veicolo targato __________________;
2. Copia fotostatica del verbale in argomento;
In fede

_________________________
Luogo…………………e data……………………………….

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