L'articolo 45 del nuovo codice della strada, giustamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, offriva la possibilità agli Enti locali di spillare milioni di euro dalle tasche degli automobilisti, con la tecnica degli agguati senza offrire scampo come accadeva nel far west con i pistoleri che davano l'assalto alla diligenza, con l'esclusiva finalità di fare cassa, rimpinguare i bilanci dei comuni ai quali sono stati tagliate risosse e traferimenti.
Ecco il modulo elaborato da Adusbef
Raccomandata a.r. (oppure Pec)
Spett.le Prefetto di________________
Via __________________________
(_____) ______________________
Lettera Semplice (o mail)
Egr. Sig. Sindaco di_______________
c/° Municipio di__________________
(_____) _______________________
p.c. lettera semplice o mail: info@adusbef.it.
Spett.le ADUSBEF
Via Carlo Farini, 62
(00185) Roma
OGGETTO: Ricorso avverso il verbale di accertamento n. _______ Rif. ______ n. _______,
elevato dal Comando Polizia Municipale di _________ notificato in data _____________
Con il presente ricorso, il sottoscritto __________________________
________________________il
in via __________________________
proprietario del veicolo marca___________________ modello __________________________
targato ______________ avverso il Preavviso/ Verbale di contravvenzione N.____________________
n°___________________,elev
a carico del veicolo targato___________________
di ______________ nel chiedere l’annullamento della multa, dichiara quanto segue:
La Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 29 aprile 2015, depositata in data 18 giugno 2015, Pres. CRISCUOLO Red. CAROSI ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Dalle motivazioni in sentenza si evince infatti che “l’art. 45 del d.lgs. n. 285 del 1992 collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza”. Con riferimento al canone di razionalità pratica la Suprema Corte afferma che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.” Infatti, “i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.” Da ciò ne discende che “un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.” Considerando inoltre che ai sensi dell’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, […] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento» e che nell’ambito dei ricorsi avverso le infrazioni ai limiti di velocità, a parziale inversione del principio generale dell’onere della prova, è il ricorrente (cittadino) a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell’accertamento – il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Al fine dunque di eseguire un bilanciamento fra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive degli automobilisti, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, è prevista una sorta di presunzione fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox.Tale ragionevole affidamento, derivante dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, deve essere garantita da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche. Da ciò è dunque evidente che la mancanza di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura determinano l’assoluta incertezza nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
Ne discende dunque che l’attuale formulazione dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 si colloca dunque al di fuori del perimetro della ragionevolezza previsto dall’Art. 3 Cost., finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento, venendo meno il principio di bilanciamento di interessi tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche, minando così la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Tale problematica era stata già affrontata da ADUSBEF che, con ricorso presentato dal Vicepresidente Nazionale Avv. Antonio Tanza innanzi al Giudice di Pace di Lecce Cosimo Rochira, aveva affermato l’imprescindibilità della c.d. taratura con riferimento agli apparecchi in esame, al fine di legittimare le sanzioni amministrative in questione.
Dal 15.04.2005 il Giudice di Pace di Lecce, accogliendo il ricorso dell’avv. Antonio Tanza, vice presidente Adusbef, aveva sanzionato gli autovelox senza taratura, annullando le multe,con la seguente motivazione:
“(…..) Anche per quanto concerne la contestazione sulla mancanza della taratura dell’apparecchiatura Photored F17/
Per i motivi sopra indicati ritengo pertanto l’accertamento contenuto nel Preavviso/Verbale in oggetto non
fondato e richiedo pertanto:
che l’Ill.mo Sig. Prefetto di ………………………………………….. voglia dichiarare inesistente o, in subordine, nullo il verbale di accertamento indicato all’intestazione del presente atto.
ALLEGATI:
1. Copia fotostatica della carta di circolazione relativa al veicolo targato __________________;
2. Copia fotostatica del verbale in argomento;
In fede
_________________________
Luogo…………………e data……………………………….
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